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ORDINANZA N. 10 DEL 07.05.2020 – PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO GLI INCENDI

IL SINDACO

Visto il R.D. 18.6.1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” ed in particolare l’art. 59;

Vista la L. 24.02.1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile” che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell’ambito della pianificazione d’emergenza comunale;

Visto l’art. 7bis e l'art. 50 del D. Lgs. r. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L. 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi” concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi ed in particolare le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 134 in cui si definiscono i “Beni paesaggistici” ed l’art. 142 recante le “aree tutelate per legge” tra le quali “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco” (c. 1, lett. g).

Visto il Regolamento CEE n. 73/2009 che ai sensi degli artt. 5 e 6 impegna ogni proprietario / azienda agricola che accede a corresponsioni di benefici economici erogati dall’ AGEA a rispettare le buone condizioni agronomiche e ambientali della superficie agricola condotta;

Considerato che nel caso di incendio di una superficie agricola-coltivata o incolta le autorità preposte ne individuano le coordinate cartesiane, riferimenti catastali ai fini della loro catalogazione e inserimento nel catasto incendi;

Ravvisata la necessità di informare il cittadino, il proprietario, l’azienda agricola o chiunque che l’omissione della conduzione dei terreni, secondo gli obblighi previsti dal Regolamento CEE 73/2009, comporterà la segnalazione all’organismo pagatore AGEA con la conseguente esclusione dal beneficio dei pagamenti.

Ritenuto di dover svolgere attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché una capillare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Rilevato l’aggravarsi del fenomeno degli incendi e considerato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’avifauna e all’assetto idrogeologico del territorio, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la presenza di terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, comunali, regionali e provinciali;

Considerato che le “aree verdi” del Comune rappresentano un patrimonio da preservare;

Ritenuto, altresì, di rendere edotti i cittadini che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall’evento;

ORDINA

Dalla data della presente e fino al 30 settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

  1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo, non frontisti di terreni coltivati, o se incolti, fortemente inerbiti, ricadenti in tutto il territorio comunale debbono provvedere a rimuovere dai terreni su indicati: sterpaglie, cespugli, rovi, sottobosco, ramaglie, erbe secche, arbusti e piante arboree infestanti o altro, nonché ogni altra possibile fonte d’incendio, rifiuti compresi. Gli stessi soggetti devono assicurare lungo i propri confini una apposita fascia frangifuoco non inferiore a metri 10 (dieci). La creazione della fascia frangifuoco dovrà avvenire secondo le modalità meglio indicate al punto 2 della presente Ordinanza;
  2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, frontisti di fondi colti e/o incolti laterali alle strade comunali, provinciali, e vicinali nonché tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici o gravate da servitù di uso pubblico sono obbligati alla pulizia, per una fascia frangi fuoco non inferiore a metri 50 (cinquanta), dei propri terreni da ogni residuo vegetale e/o da qualsiasi materiale, cosi come meglio individuati al punto 1 della presente Ordinanza, che possa favorire l’innesco di incendi e/o la propagazione del fuoco. La creazione della fascia frangifuoco dovrà avvenire mediante falciatura, aratura o fresatura. Qualora vi fosse l’impossibilità oggettiva di ricorrere alla falciatura, aratura o fresatura per la presenza di terreni fortemente scoscesi, scarpate o terrazze, la ripulitura di detti terreni dovrà avvenire in ogni caso e con ogni mezzo o strumento, eccezion fatta il ricorso al fuoco.
  3. I soggetti così individuati al punto 1 e 2 della presente Ordinanza hanno l’obbligo di provvedere ad una regolare potatura, assicurando in particolare:

- l’ eliminazione di rami e parti di tronchi secchi, anche in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;

- l’eliminazione di rovi, erbacce o altro in prossimità di abitazioni limitrofe di altri proprietari.

  1. Tutti i materiali di risulta derivanti della ripulitura nonché prodotti derivanti dal su citato sfalcio e diserbo dovranno essere sistemati a regola d’arte fermo restando il divieto della loro bruciatura che sarà consentita solo dietro preventiva comunicazione al Comune e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati assicurando in ogni caso una fascia protettiva o strumenti tale da garantire che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Tale attività è comunque vietata dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 1 giugno al 30 settembre.
  2. Dal 1 giugno e fino al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Vicinali, salvo le attività di bruciatura di prevenzione antincendio autorizzate.
  3. Dal 1 giugno e fino al 30 settembre sono vietate, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 353 datata 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
  4. Al verificarsi di una delle fattispecie così come sopra individuate, gli interessati dovranno procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti con avvertenza che in caso di inottemperanza sarà facoltà di questo Comune, a seguito di relazione della polizia municipale, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
  5. In subordine, sono vietati tutti quei comportamenti che possono determinare fattispecie di pericolo concreto quali:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

- inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta a contatto con l’erba secca.

  1. In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto con la presente Ordinanza, questo Ente non può considerarsi responsabile di danni prodotti a persone o cose in virtù di comportamenti omissivi o commissivi – dolosi o colposi – da parte dei diretti interessati o di terzi.

Fatta salva l’applicazione delle specifiche fattispecie previste,

DISPONE

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

a) nel caso mancato diserbo e/o pulizia di aree colte ed incolte sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17;

b) nel caso di mancata creazione e contestuale mantenimento di una fascia frangifuoco, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.

c) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell’art. 10 della Legge N°353 del 21/11/2000.

d) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e sarà trasmessa la segnalazione all’organismo pagatore AGEA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge :

  • ricorso al TAR entro 60 giorni data di pubblicazione all’Albo
  • ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per gg. 30, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Laureana Cilento all’indirizzo www.comune.laureanacilento.sa.it  e divulgata mediante affissione e comunicati stampa.

Manda, per quanto di competenza, a: Comando Polizia Locale SEDE - Ufficio Tecnico Manutentivo SEDE - Comando Stazione Carabinieri di Torchiara - Comando Polizia Provinciale di Salerno - Comunità Montana Alento Montestella - Parco Nazionale del Cilento Vallo della Lucania - Prefettura di Salerno - Giunta Regionale Campania Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno - Giunta Provinciale, Assessorato Agricoltura e Foreste di Salerno.

n° 1 allegato disponibile: