Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.. Accetto Cookie policy
IL SINDACO
Visto il R.D. 18.6.1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” ed in particolare l’art. 59;
Vista la L. 24.02.1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile” che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell’ambito della pianificazione d’emergenza comunale;
Visto l’art. 7bis e l'art. 50 del D. Lgs. r. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L. 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi” concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi ed in particolare le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;
Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 134 in cui si definiscono i “Beni paesaggistici” ed l’art. 142 recante le “aree tutelate per legge” tra le quali “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco” (c. 1, lett. g).
Visto il Regolamento CEE n. 73/2009 che ai sensi degli artt. 5 e 6 impegna ogni proprietario / azienda agricola che accede a corresponsioni di benefici economici erogati dall’ AGEA a rispettare le buone condizioni agronomiche e ambientali della superficie agricola condotta;
Considerato che nel caso di incendio di una superficie agricola-coltivata o incolta le autorità preposte ne individuano le coordinate cartesiane, riferimenti catastali ai fini della loro catalogazione e inserimento nel catasto incendi;
Ravvisata la necessità di informare il cittadino, il proprietario, l’azienda agricola o chiunque che l’omissione della conduzione dei terreni, secondo gli obblighi previsti dal Regolamento CEE 73/2009, comporterà la segnalazione all’organismo pagatore AGEA con la conseguente esclusione dal beneficio dei pagamenti.
Ritenuto di dover svolgere attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché una capillare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.
Rilevato l’aggravarsi del fenomeno degli incendi e considerato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’avifauna e all’assetto idrogeologico del territorio, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
Vista la presenza di terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, comunali, regionali e provinciali;
Considerato che le “aree verdi” del Comune rappresentano un patrimonio da preservare;
Ritenuto, altresì, di rendere edotti i cittadini che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall’evento;
ORDINA
Dalla data della presente e fino al 30 settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:
- l’ eliminazione di rami e parti di tronchi secchi, anche in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- l’eliminazione di rovi, erbacce o altro in prossimità di abitazioni limitrofe di altri proprietari.
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta a contatto con l’erba secca.
Fatta salva l’applicazione delle specifiche fattispecie previste,
DISPONE
Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:
a) nel caso mancato diserbo e/o pulizia di aree colte ed incolte sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17;
b) nel caso di mancata creazione e contestuale mantenimento di una fascia frangifuoco, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.
c) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell’art. 10 della Legge N°353 del 21/11/2000.
d) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e sarà trasmessa la segnalazione all’organismo pagatore AGEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge :
La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per gg. 30, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Laureana Cilento all’indirizzo www.comune.laureanacilento.sa.it e divulgata mediante affissione e comunicati stampa.
Manda, per quanto di competenza, a: Comando Polizia Locale SEDE - Ufficio Tecnico Manutentivo SEDE - Comando Stazione Carabinieri di Torchiara - Comando Polizia Provinciale di Salerno - Comunità Montana Alento Montestella - Parco Nazionale del Cilento Vallo della Lucania - Prefettura di Salerno - Giunta Regionale Campania Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno - Giunta Provinciale, Assessorato Agricoltura e Foreste di Salerno.